PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Princìpi fondamentali).

      1. Ai sensi degli articoli 2, 3 e 21 della Costituzione, ogni individuo ha il diritto fondamentale e inviolabile all'informazione sugli eventi della vita sociale, politica e culturale in modo pluralistico e rispettoso dei diritti fondamentali della persona. Tale diritto comprende, in particolare, la libertà di formazione delle proprie convinzioni morali, sociali, politiche, religiose e culturali in genere, nonché la libertà di manifestazione delle proprie opinioni mediante tutti i mezzi di comunicazione.
      2. La comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi, mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, che include anche le attività di emittente televisiva e di fornitore di contenuti come definite dalla normativa vigente in materia, effettuata da parte di qualunque soggetto pubblico o privato, costituisce servizio che assolve missione di interesse generale secondo i seguenti princìpi fondamentali:

          a) la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, incluse la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere;

          b) la garanzia della libertà e del pluralismo nella comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi;

          c) l'obiettività, la completezza e l'imparzialità delle trasmissioni a contenuto informativo, anche parziale;

          d) l'apertura alle diverse tendenze politiche, sociali, culturali e religiose;

          e) la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale.

 

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      3. I princìpi di cui al comma 2 si realizzano nel rispetto dei diritti garantiti dalla Costituzione, dalle nonne comunitarie e da quelle internazionali vigenti nell'ordinamento italiano, in particolare della dignità della persona, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore.
      4. Il diritto all'informazione e alla comunicazione al pubblico è riconosciuto a tutti i soggetti legittimamente esercenti attività di comunicazione audiovisiva. Tale diritto comprende, tra l'altro, l'autorizzazione all'accesso alle manifestazioni e agli eventi d'interesse della collettività e alla diffusione in diretta, alla registrazione, alla rielaborazione e alla cessione dei prodotti e dei servizi audiovisivi realizzati attraverso i diversi mezzi di comunicazione esistenti. Restano ferme le ulteriori disposizioni di legge vigenti in materia, in particolare quelle concernenti il diritto d'autore, la tutela della personalità e i titoli abilitativi all'attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi.

Art. 2.
(Norme a tutela del pluralismo informativo).

      1. Sono vietati la costituzione e il mantenimento di posizioni lesive del pluralismo informativo come definite dal presente articolo.
      2. Realizza una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che i contenuti audiovisivi, in formato analogico o digitale, comunicati al pubblico mediante reti di comunicazione elettronica attribuibili a una impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, raggiungano nella media annuale, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 35 per cento.
      3. Realizza altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo il fatto che un'impresa, anche attraverso soggetti controllati o collegati, raggiunga nella diffusione dei contenuti audiovisivi di cui al

 

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comma 2, attraverso qualsiasi rete di comunicazione elettronica, una quota di audience nazionale pari al 30 per cento, qualora tale impresa raggiunga una percentuale di pubblico nazionale pari al 35 per cento in almeno uno ovvero nel complesso dei mercati dei media affini, come definiti dal comma 5.
      4. Sono escluse dal computo della media annuale della quota di audience di cui ai commi 2 e 3 le quote di ascolto relative alle parti di programmazione la cui responsabilità editoriale sia affidata interamente a persone fisiche o giuridiche indipendenti dal fornitore di contenuti audiovisivi di cui si calcolano le quote di ascolto medesime.
      5. Ai fini del comma 3, si considerano media affini: le attività di diffusione radiofonica; l'editoria di quotidiani e periodici; l'editoria elettronica, anche per il tramite di internet; la diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico.
      6. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni affida a uno o più soggetti privati la rilevazione della percentuale di pubblico raggiunto attraverso i contenuti audiovisivi diffusi o trasmessi mediante qualsiasi rete di comunicazione elettronica, nonché dei contenuti diffusi, trasmessi o distribuiti attraverso i media affini. Il soggetto o i soggetti privati di cui al primo periodo devono:

          a) presentare una composizione societaria in cui nessun soggetto che svolga attività di comunicazione al pubblico di contenuti audiovisivi ovvero sia concessionario di pubblicità radiotelevisiva possa esercitare il controllo, singolarmente o congiuntamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati alla medesima;

          b) adottare metodologie statistiche di rilevamento elaborate con il parere favorevole di almeno tre esperti di chiara fama in materia di scienze statistiche e che contemplino il rilevamento degli ascolti tenendo in considerazione tutti i mezzi di distribuzione e di diffusione dei programmi televisivi, su frequenze terrestri, via cavo o via satellite, nonché i media

 

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affini, eventualmente attraverso apposite convenzioni con gli enti di rilevazione esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

          c) fornire tempestivamente all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni i dati da essa richiesti;

          d) presentare una relazione annuale da trasmettere al Parlamento e all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni entro il 30 ottobre di ogni anno.

      7. Realizzano altresì una posizione lesiva del pluralismo informativo:

          a) le imprese titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze o comunque esercenti attività radiotelevisiva a qualsiasi titolo in ambito nazionale, le quali, anche attraverso soggetti controllati o collegati alle medesime, raccolgano proventi per una quota superiore al 30 per cento delle risorse del settore televisivo in ambito nazionale, riferito alle trasmissioni via etere terrestre anche in forma codificata. I proventi di cui al precedente periodo sono quelli derivanti da finanziamento del servizio pubblico al netto dei diritti dell'erario, nonché da pubblicità nazionale e locale, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici e offerta televisiva a pagamento, al netto delle spettanze delle agenzie di intermediazione;

          b) le imprese che comunque detengano, anche attraverso soggetti controllati o collegati, partecipazioni in imprese operanti nei settori della radiotelevisione e dei media affini e raccolgano, sommando i ricavi dei due settori, proventi superiori al 20 per cento del totale nazionale delle risorse derivanti da pubblicità, televendite e sponsorizzazioni, convenzioni con soggetti pubblici, finanziamento del servizio pubblico, offerta televisiva a pagamento, vendite e abbonamenti di quotidiani e periodici, mercato dell'editoria elettronica destinata al consumo delle famiglie e diffusione di opere cinematografiche nelle diverse forme di fruizione del pubblico. É fatta salva la disciplina sulle imprese editrici di giornali quotidiani o periodici,

 

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fermo restando il rispetto dei limiti per singolo settore.

      8. Qualora l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni accerti che un'impresa si trovi in posizione lesiva del pluralismo informativo, ai sensi dei commi 2, 3 o 7, interviene affinché tale posizione sia sollecitamente rimossa, proponendo all'impresa la rinuncia a quote di partecipazione in società ad essa attribuibili, ovvero, limitatamente ai casi di cui al comma 7, la riduzione della quota di proventi raccolti, nella misura necessaria a non superare le soglie di cui ai citati commi.
      9. Realizzano una posizione lesiva del pluralismo informativo le imprese che superano i limiti al numero complessivo di programmi per ogni soggetto di cui al comma 7 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      10. I limiti di cui al comma 9 si applicano anche fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, fermo restando che l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nella fase di transizione di cui al presente comma, può stabilire un periodo nel quale i suddetti limiti non sono applicati, anche avendo riguardo alla fase sperimentale che caratterizza le diffusioni di tali programmi.
      11. Fino alla completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale, a uno stesso soggetto, o a soggetti controllati da o collegati a soggetti i quali a loro volta controllino altri titolari di concessione o autorizzazione, non possono essere rilasciate concessioni o autorizzazioni o comunque riconosciuti altri titoli legittimanti che consentano di irradiare più del 20 per cento delle reti televisive o radiofoniche in tecnica analogica in ambito nazionale. Il comma 8 dell'articolo 43 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, è abrogato.
      12. Le reti in tecnica analogica eccedenti i limiti di cui al comma 11 nonché

 

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i programmi in tecnica digitale che superino i limiti di cui ai commi 9 e 10 possono trasmettere esclusivamente via satellite o via cavo.
      13. I limiti di cui ai commi 2, 3, 9, 10 e 11 non si applicano alla società concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo.
      14. Resta fermo l'intervento sulle posizioni dominanti ai sensi della normativa comunitaria e nazionale vigente in materia di tutela della concorrenza, nonché l'applicazione da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni degli obblighi specifici relativi agli operatori di rete e ai fornitori di servizi di comunicazione elettronica derivanti dal recepimento nell'ordinamento italiano di direttive comunitarie in materia di comunicazioni elettroniche.

Art. 3.
(Promozione dello sviluppo di sistemi di comunicazione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale).

      1. Al fine di promuovere lo sviluppo di sistemi di comunicazione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale, con decreto del Ministro delle comunicazioni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti gli incentivi all'acquisto e alla locazione finanziaria necessari per favorire la diffusione nelle famiglie italiane di apparecchi utilizzabili per la ricezione di contenuti audiovisivi digitali, in modo tale da consentire l'effettivo accesso a tali contenuti.
      2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono subordinati alla circostanza che gli apparati ricevitori-decodificatori consentano:

          a) l'accesso a qualsiasi rete di comunicazione elettronica, via etere terrestre, via cavo o via satellite;

          b) la fruibilità, mediante un'interfaccia comune, delle diverse offerte di programmi digitali con accesso condizionato e

 

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la ricezione dei contenuti audiovisivi digitali in chiaro;

          c) l'interattività;

          d) la contemporanea presenza di più guide elettroniche dei programmi.

Art. 4.
(Licenze individuali per i fornitori di contenuti audiovisivi in formato digitale).

      1. La diffusione di contenuti audiovisivi in formato digitale, ivi inclusi quelli ad accesso condizionato, su qualunque rete di comunicazione elettronica è soggetta a licenza individuale rilasciata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni nel rispetto delle condizioni definite in un regolamento adottato dall'Autorità medesima e secondo procedure comparative ispirate ai princìpi di pubblicità e di non discriminazione.
      2. Il soggetto operatore di rete che fornisce la capacità tecnologica necessaria alla trasmissione o alla diffusione dei contenuti audiovisivi in formato digitale è obbligato a contrarre con il fornitore di contenuto titolare di licenza individuale che gliene faccia legittima richiesta ai sensi del comma 1.

Art. 5.
(Verifica e riassetto del sistema nazionale delle frequenze).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dispone la cessazione dell'uso delle frequenze che, previa verifica affidata a un comitato di esperti indipendenti, ritiene non essere indispensabili ai soggetti esercenti l'attività radiotelevisiva per l'illuminazione dell'area di servizio e del bacino.
      2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con proprio regolamento, definisce i criteri di assegnazione delle radiofrequenze di cui al comma 1 del presente articolo, di quelle eventualmente

 

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liberate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge, nonché di quelle delle emittenti nazionali o locali la cui validità delle concessioni o autorizzazioni non sia stata prolungata ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definisce i criteri per l'assegnazione tenendo conto del seguente ordine di priorità:

          a) soggetti non esercenti all'atto di presentazione della domanda che hanno ottenuto la concessione per la radiodiffusione televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica, fino al raggiungimento dell'irradiazione del segnale in un'area geografica che comprenda almeno l'80 per cento del territorio e tutti i capoluoghi di provincia;

          b) soggetti non esercenti attività radiotelevisiva a qualunque titolo al momento dell'assegnazione che ne facciano richiesta per la realizzazione di reti per la trasmissione in tecnica digitale su frequenze terrestri, fino al raggiungimento da parte di almeno un nuovo operatore di un grado di copertura della popolazione superiore al 50 per cento, nonché, in via subordinata, soggetti esercenti emittenti esistenti che diffondono in tecnica digitale in ambito nazionale e locale che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 50 per cento;

          c) destinatari di concessioni o di autorizzazioni radiotelevisive in ambito nazionale e locale in tecnica analogica che abbiano un grado di copertura della popolazione inferiore al 90 per cento.

      3. Sulla base dei criteri di cui al comma 2, il Ministero delle comunicazioni provvede alla riassegnazione delle frequenze secondo quanto indicato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché alla revisione del piano nazionale di ripartizione delle frequenze al fine dell'utilizzo delle frequenze eventualmente resesi disponibili per servizi diversi dalla radiodiffusione.

 

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Art. 6.
(Trasferimento di impianti e di rami d'azienda).

      1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai fini della realizzazione delle reti televisive digitali, sono consentiti i trasferimenti di impianti o di rami d'azienda tra i soggetti che esercitano legittimamente l'attività televisiva in ambito nazionale o locale, nonché tra questi ultimi e ogni altro soggetto, anche se non già titolare di concessione, autorizzazione o comunque altro titolo legittimante l'emittenza televisiva su frequenze terrestri in tecnica analogica o digitale, a condizione che tali ultimi soggetti presentino domanda di autorizzazione alla sperimentazione o di licenza o di autorizzazione all'attività di operatore di rete in tecnica digitale nei due mesi successivi al primo atto di acquisizione.
      2. Fino alla data di completa attuazione del piano nazionale delle frequenze in tecnica digitale, il trasferimento di impianti o di rami d'azienda è altresì consentito per la realizzazione di reti televisive in tecnica analogica ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 27 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177.
      3. Ai fini dei trasferimenti di impianti o di rami d'azienda di cui ai commi 1 e 2, il soggetto che intende cedere impianti o rami d'azienda presenta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni un piano dettagliato con la descrizione degli impianti oggetto di alienazione e delle frequenze di emissione utilizzate dai medesimi, allegando una certificazione relativa alla qualità dell'illuminazione del bacino coperto da ciascun impianto. La medesima Autorità, previa consultazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, anche avvalendosi di un advisor di riconosciuta indipendenza, fissa i criteri, le modalità e il prezzo base della gara per la cessione dei suddetti impianti o rami d'azienda. La gara è espletata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni. La

 

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stessa Autorità trasferisce il ricavato della gara ai soggetti alienanti, al netto delle spese per il suo espletamento.
      4. Ai fini della gara di cui al comma 3 del presente articolo, costituisce titolo preferenziale la dichiarazione, da parte del soggetto offerente, di rientrare fra quelli previsti dal comma 2 dell'articolo 27 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, e, in subordine, di rientrare fra i soggetti previsti dal comma 1 del medesimo articolo 27.
      5. In deroga a quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 23 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, il periodo di validità delle concessioni dei soggetti previsti dal comma 2 dell'articolo 27 del medesimo testo unico è prolungato, previa domanda al Ministero delle comunicazioni da parte dei soggetti interessati, da effettuare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla data di completa attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze in tecnica digitale.

Art. 7.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.